Art. 10.
(Spese delle procedure).

      1. Le spese relative alle procedure di risoluzione negoziale delle controversie civili sono poste a carico di entrambe le parti sia in caso di raggiungimento dell'accordo che in caso di mancata conciliazione, se l'istanza è proposta congiuntamente, sono poste a carico della parte istante nelle altre ipotesi, secondo tariffe determinate dalle associazioni iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 3, e delle quali è data adeguata informazione alle parti istanti.

 

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      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore o al mediatore, in base a criteri proporzionali all'attività svolta e all'esito del procedimento in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso alle procedure di cui al comma 1.
      3. I verbali di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro.